Anche se l’Association Freudienne de Psychanalyse en Longues Séances (AFPLS) non è affiliata all’International Psychoanalytical Association (IPA), il suo codice etico aderisce ai principi del codice etico dell’IPA.
In accordo con le raccomandazioni dell’IPA, il codice etico dell’AFPLS associa nei suoi principi i diritti umani, la deontologia e i valori psicoanalitici.
In questa pagina, i termini “analista” e “psicoanalista” includono gli psicoanalisti in formazione che hanno terminato la loro analisi didattica e la cui pratica è sotto supervisione.
Tutti gli psicoanalisti dell’AFPLS si impegnano a rispettare il codice etico nei suoi principi e nelle sue procedure.
Per lo svolgimento di una psicoanalisi in sedute lunghe, devono essere rispettate le seguenti direttive in vista della protezione degli analizzati, degli psicoanalisti e dell’AFPLS:
- La decisione di intraprendere una psicoanalisi in sedute lunghe è fondata sul principio della libera volontà dell’analizzato e dell’analista. La fine dell’analisi è decisa, in regola generale, in maniera consensuale.
- Ogni abuso di autorità da parte dello psicoanalista verso l’analizzato è incompatibile con le regole etiche dell’AFPLS (e dell’IPA). Rientrano in questo caso i tentativi di seduzione, in particolare a carattere sessuale, le relazioni sessuali fra analista e analizzato, ogni rivendicazione finanziaria che non rientri nel contratto analitico stabilito prima dell’inizio della psicoanalisi, ogni violenza fisica o verbale, e ogni utilizzo, nell’interesse dell’analista, di informazioni ricevute nel quadro della sua relazione con l’analizzato.
Il consenso dell’analizzato non libera l’analista dalla sua responsabilità.
È essenziale considerare che il transfert e il controtransfert non sono necessariamente liquidati con la fine dell’analisi, tanto più se questa termina prematuramente. - Queste stesse regole si applicano alle relazioni fra didatti e analizzati in didattica o analisti in supervisione.
- Uno psicoanalista che si trovi temporaneamente o permanentemente nell’incapacità di assicurare la sua attività, per ragioni fisiche o psichiche, ha l’obbligo di interromperla.
- Lo psicoanalista personale e didatta sono tenuti al segreto professionale più stretto. Quest’obbligo implica una discrezione assoluta nella presentazione dei casi, seminari, pubblicazioni che includono materiale clinico. Tutte le comunicazioni e i documenti che riguardano l’analizzato sono confidenziali. È compito dell’analista personale o didatta assicurarsi che ogni documento scritto (pubblicato) che riguarda un analizzato preservi il suo anonimato. La rottura del segreto professionale non può essere fatta che con il consenso dell’analizzato.
- Lo psicoanalista che, nel quadro di un’analisi, apprende un’informazione che pone un problema etico, deve informare il suo analizzato dell’esistenza del Codice etico. Non è pur tuttavia esonerato dall’esigenza di confidenzialità.